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In seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute agli uffici dell'Autorità da parte di Gestori del servizio idrico integrato relativamente alla corretta applicazione dell'articolo 14 comma 14.6 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, Arera ha condiviso il seguente testo:

"Il dubbio sollevato dagli operatori riguarda il riconoscimento del bonus sociale idrico anche nei casi in cui, pur in presenza di un POD attivo e ad uso domestico, il nucleo familiare ISEE potenzialmente agevolabile non sia servito da una fornitura idrica.

Al riguardo preme innanzitutto ribadire che il d.P.C.M., istitutivo del bonus sociale idrico, (d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato") ha individuato i soggetti aventi diritto all'agevolazione, stabilendo che sia riconosciuto "un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale ", specificando quindi che l'agevolazione possa essere riconosciuta esclusivamente agli utenti del servizio idrico che attestano di avere una dichiarazione ISEE sotto una determinata soglia individuata dalla normativa vigente.

Nel rispetto delle previsioni del sopracitato d.P.C.M. e, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 in materia di automatismo, la deliberazione 63/2021/R/com ha regolato le modalità di riconoscimento del bonus sociale idrico a favore delle utenze dirette e indirette, semplificando altresì i controlli di competenza in capo al gestore idrico in presenza di utenze indirette.

In particolare, con specifico riferimento alle utenze indirette, la menzionata deliberazione ha semplificato i controlli di competenza in capo al gestore idrico. In particolare, l'articolo 14, comma 14.6. dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ha previsto che, qualora il gestore idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità al bonus (articolo 7, comma 7.1 e articolo 14, comma 14.2), ma verifichi comunque che tale nucleo familiare ISEE sia intestatario di un POD attivo e domestico, il gestore proceda a corrispondere l'agevolazione (mediante contributo una tantum), assumendo, pertanto, che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata.

Al riguardo si chiarisce tuttavia che, qualora il gestore idrico riceva dei flussi di dati dal Sistema Informativo Integrato relativi a nuclei familiari potenzialmente classificabili come utenze indirette (in virtù dell'associazione di un POD attivo e ad uso domestico), il cui indirizzo di abitazione sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, non si dovrà procedere alla corresponsione dell'agevolazione. In questo caso, infatti, viene a mancare uno dei requisiti necessari per ottenere il bonus sociale, ossia la presenza di un regolare contratto e di una fornitura attiva. Infatti, in tali fattispecie, nessun componente del nucleo familiare può essere considerato utente, diretto o indiretto, del servizio, come previsto dalla normativa primaria sopra citata, e in quanto tale beneficiare dell'erogazione del bonus sociale idrico.

Si precisa in ultimo che, nei casi in cui il nucleo familiare (o il condominio in caso di utenze indirette) abbia attivato un regolare contratto solo per uno o due dei servizi compresi nel computo complessivo del bonus (acquedotto, fognatura e depurazione) il gestore territorialmente competente dovrà corrispondere l'agevolazione relativa ai soli servizi attivi."

 

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Con Deliberazione n  239/2023 Arera ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2023, la componente perequativa UI4 prevista dal comma 30.1 del MTI-3, volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15, sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo.
https://www.arera.it/it/docs/23/239-23.htm

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1) Delibera 12 settembre 2023 n. 398/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/398-23.htm

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La delibera Arera n. 239/2023 dispone l'aggiornamento a 0,0 centesimi di euro/metro cubo, a decorrere dal 1 luglio 2023, della componente perequativa UI4 prevista dal comma 30.1 del MTI-3, volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15.

https://www.arera.it/it/docs/23/239-23.htm

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La Relazione descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2022 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.
https://www.arera.it/it/docs/23/034-23.htm

 

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Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti per le popolazioni alluvionate (già deciso dall'ARERA con la delibera 216/2023/R/com) sarà di 4 mesi a partire dal 1° maggio 2023. Lo ha specificato l'Autorità attuando il decreto-legge 61/23 (cd. "decreto alluvione"). La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell'Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.
La misura riguarda i termini di pagamento delle fatture di elettricità e gas emesse o da emettere con scadenza nel predetto periodo, nonché delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere dai gestori del Servizio Idrico Integrato ovvero dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'Autorità rinvia ad un eventuale successivo provvedimento l'ulteriore estensione della sospensione, per assicurare che la popolazione più duramente colpita sia effettivamente ed adeguatamente tutelata, anche successivamente al periodo di quattro mesi.
L'ARERA con la stessa delibera ha anche stabilito una serie di ulteriori misure a tutela delle popolazioni alluvionate. Fatta salva la facoltà del cliente e dell'utente di procedere comunque sin da subito al pagamento degli importi sospesi, il provvedimento dispone che la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sia distribuita su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti, ferma restando la facoltà di pagare in maniera non rateizzata al termine del periodo di sospensione o con un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.

Nel periodo di sospensione (cioè della data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023) vengono inoltre sospese le azioni sulla morosità previste dalla regolazione dell'Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.

Inoltre, i venditori e i gestori dovranno pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le misure adottate a tutela delle utenze e forniture colpite.Infine, a garanzia del loro equilibrio economico e finanziario, i venditori e i gestori potranno richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un anticipo a titolo gratuito sugli importi non già pagati per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l'importo delle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, con riferimento a ciascun settore, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità degli utenti e clienti serviti.
https://www.arera.it/it/docs/23/267-23.htm

 

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1) Delibera 13 luglio 2023 n. 313/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/313-23.htm


2) Delibera 13 luglio 2023 n. 313/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato per i gestori Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A., Asti Servizi Pubblici S.p.A. e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato.
https://www.arera.it/it/docs/23/314-23.htm


3) Delibera 18 luglio 2023  n. 325/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato per il gestore Gran Sasso Acqua S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/325-23.htm


4) Delibera 25 luglio 2023  n. 350/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino per i gestori ASET S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/350-23.htm

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Con il provvedimento n. 303/2023, Arera ha approvato la nota metodologica volta a evidenziare le prime risultanze istruttorie emerse nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) relativamente al biennio 2020-2021


https://www.arera.it/it/docs/23/303-23.htm

 

 

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I termini, previsti dall'articolo 30, comma 1 e comma 3 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016 137/2016/R/com), per l'invio della raccolta dei conti annuali separati (CAS), con riferimento alla sola edizione relativa all'esercizio unbundling 2022, sono sospesi dal 15 luglio al 1° settembre compresi.

Così ha deciso l'Autorità di regolazione, viste le richieste inviate dalle associazioni di categoria, alla luce delle difficoltà tecniche rappresentate ed in via del tutto eccezionale,
La suddetta sospensione, comporterà, a titolo di esempio, che l'impresa che abbia approvato il bilancio d'esercizio il 30 aprile 2023 sarà tenuta all'invio dei CAS entro il 15 settembre 2023.
Durante questo periodo la raccolta rimarrà comunque disponibile.

https://www.arera.it/it/comunicati/23/230623.htm

 

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1) Delibera 13 giugno 2023 n. 264/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per il gestore S.Ec.Am. S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/264-23.htm


2) Delibera 6 giugno 2023 n. 252/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto da AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo per il gestore CIIP S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/252-23.htm


3) Delibera 30 maggio 2023 n. 238/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall'Autorità Idrica Toscana per il gestore G.E.A.L. S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/23/238-23.htm

 

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Dal 30 giugno 2023, gli utenti che devono risolvere problemi e controversie con il proprio fornitore idrico e del telecalore, prima di rivolgersi a un giudice, dovranno effettuare il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, gratuito e online. L'eventuale accordo sottoscritto tra le parti avrà titolo esecutivo; in caso di insuccesso il tentativo di conciliazione diventerà condizione indispensabile per rivolgersi al giudice.

Si estende, così, ai settori idrico e telecalore il sistema di tutele già attivo per l'energia elettrica e il gas, per cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio dal 2017. In sei anni, le domande di conciliazione presentate all'Autorità nei settori energetici sono infatti raddoppiate, passando da oltre 10 mila a circa 21 mila l'anno, raggiungendo nel 2022 un tasso di risoluzione positiva del 69% delle procedure concluse. Un trend di crescita registrato anche per le domande presentate dagli utenti del servizio idrico, pur essendo facoltativo finora tentare la conciliazione, che sono passate da poco più di 300 nel 2018 (anno di attivazione del Servizio per il settore) a oltre 3 mila nel 2022. Lo scorso anno, grazie al Servizio Conciliazione di ARERA clienti e utenti, domestici e non, hanno risolto le controversie con i fornitori di luce, gas, acqua e telecalore, ottenendo o risparmiando 21 milioni di euro.

 

Come funziona

Dal prossimo 30 giugno, gli utenti del servizio idrico e del telecalore dovranno rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per le controversie non risolte con il reclamo al fornitore. Al Servizio Conciliazione si può accedere per le problematiche riguardanti, fra l'altro, la fatturazione, i consumi, i pagamenti e anche per richieste risarcitorie. Sono escluse le tematiche relative al bonus idrico, che già oggi sono gestite dallo Sportello per il Consumatore con un servizio dedicato (il reclamo di seconda istanza), quelle non previste dal Testo Integrato sulla Conciliazione (TICO), come le questioni tributarie o fiscali, e quelle legate alla qualità della risorsa.

La domanda al Servizio Conciliazione può essere presentata decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo per il settore idrico e 40 per il telecalore in caso di mancata risposta al reclamo oppure a seguito di risposta ritenuta insoddisfacente.

Il servizio è completamente gratuito, accessibile da casa o in mobilità, attraverso il sito conciliazione.arera.it, con identificazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica (CIE), anche tramite un delegato. Inoltre, su Play Store e Apple Store, è disponibile anche l'app Servizio Conciliazione, che consente di accedere e gestire dal proprio dispositivo mobile (smartphone e tablet) tutti i contenuti della piattaforma online, già fruibili da dispositivo fisso (pc e notebook), in maniera rapida, comoda e intuitiva.

Infine, dal 1° gennaio 2024, tutti i gestori del settore idrico e gli operatori del telecalore dovranno indicare nel proprio sito internet, sui nuovi contratti e nelle risposte ai reclami non risolutive della problematica sollevata dall'utente, in modo chiaro e facilmente accessibile, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai quali si impegnano a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

In alternativa al Servizio Conciliazione di ARERA, ai sensi del TICO, è possibile avvalersi degli organismi ADR che rispondono ai requisiti del Codice del consumo e sono iscritti nell'Elenco dell'Autorità, incluse le conciliazioni paritetiche, nonché delle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra ARERA e Unioncamere.

La delibera 233/2023/E/com è disponibile al seguente link:
https://www.arera.it/it/docs/23/233-23.htm

 

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Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha udito, giovedì 25 maggio 2023, l’ANEA in merito alla proposta di revisione della CE del 26.10.2022 (COM 541) relativa alla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
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Fonte: Anea