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La nuova direttiva sulle concessioni pubbliche, “non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico” ed ha riconosciuto la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, accettandone l'esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole. Per inciso, l'accordo sulle nuove regole europee per le concessioni ricorda che gli Stati membri “restano liberi di decidere come desiderino siano eseguiti i lavori pubblici o erogati i servizi”, se in-house o esternalizzandoli a società private.

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Gli undici progetti, ai quali viene destinato un totale di 50 milioni di finanziamento (dalla gara 2013 “Ambiente” del Settimo programma quadro 2007-2013), coinvolgono 179 partner provenienti da organizzazioni di ricerca ed imprese private (tra cui oltre 70 Pmi), di 19 Paesi Ue. Dalle biotecnologie per il trattamento dell'inquinamento da metalli pesanti nelle acque di scarico, alla gestione intelligente delle reti di distribuzione: sono solo due esempi degli undici nuovi progetti di ricerca approvati per il finanziamento Ue, con l'obiettivo di promuovere soluzioni innovative per le sfide legate al tema dell'acqua.

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Lo ha stabilito il giudice di pace di Viterbo, che ha accolto i ricorsi di alcuni utenti di Talete spa, supportati dal Comitato Acqua Potabile - Adoc. Il gestore, intanto, si è appellato contro la sentenza. Agli utenti che hanno presentato ricorso spetterà un assegno da 1.000 euro come risarcimento per l’erogazione di acqua con livelli di arsenico superiori alla soglia consentita potrebbe aumentare, nonché uno sconto del 50% sulle prossime bollette.

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La competenza a determinare le tariffe dei servizi idrici per le gestioni ex CIPE spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il vuoto tariffario relativo alle annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall'Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che ha già provveduto per le annualità 2012 e 2013 con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, avviando altresì il procedimento per la restituzione agli utenti della componente tariffaria corrispondente alla remunerazione del capitale per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 (con la deliberazione 31 gennaio 2013 n. 38/2013/R/IDR), quest'ultima assunta previo parere n. 257 del 25 gennaio 2013 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, ossia per il periodo a far data dall'effetto abrogativo del referendum indetto con il d.P.R. 23 marzo 2011, come stabilita dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116.
Ne consegue che l'Autorità, che già si è riconosciuta competente, sia pure a tali limitati fini, per periodo precedente l'attribuzione di competenza di cui all'art. 21 comma 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà darsi carico anche delle determinazioni tariffarie relative alle annualità 2010 e 2011


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Il Giudice di Pace di Aragona (AG) ha dichiarato l’illegittimità della bolletta idrica di un utente perché mancava l’indicazione della quantità d’acqua consumata. "In buona sostanza - si legge nella sentenza - chi consuma molta acqua paga lo stesso importo di chi consuma pochissimo o addirittura nulla: ad esempio, l’anziano pensionato che abita da solo in due stanze, paga il medesimo importo della famiglia numerosa che abita in una villa magari con piscina e giardino. Il criterio corretto, così come previsto dalla Legge statale e comunitaria, ma contemplato anche dal regolamento idrico approvato solo qualche anno fa dal Consiglio comunale, richiederebbe che il Comune provvedesse alla misurazione dell’acqua consumata dall’utente, attraverso apposito contatore, facendogli pagare soltanto l’acqua consumata".

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Si segnalano due seminari di approfondimento sul Metodo Tariffario Idrico (Del. AEEG 643/2013/idr):

- 24 gennaio 2014: ANEA

- 7 febbraio 2014: Ref Ricerche

 

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Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza dell’11/11/2013, ha annullato un'ingiunzione di pagamento per il servizio idrico sulla base della contestazione dell’utente sull’ammontare dei consumi registrati dal gestore del servizio idrico, in contraddittorio con una propria perizia sul contatore. Per il giudice - che ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione -, l'obbligo del gestore di computare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore «non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta» (Cassazione n. 10313/04). Se l'utente infatti contesta i valori ricavati dal contatore, è obbligo del gestore offrire la prova del suo corretto funzionamento e l'affidabilità dei valori registrati (Cassazione n. 18231/08).

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L'articolo 34 della Delibera AEEG n. 643/2013/IDR  ha parzialmente modificato le disposizioni contenute deliberazione n. 86/2013/IDR sul deposito cauzionale. In sintesi:

-  Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore può essere alternativamente determinato:

  1. in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
  2. in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.

-  Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.

-  Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2014.

- Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° giugno 2014.

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Il tribunale di Pescara ha ammesso al concordato preventivo l’Aca, il gestore idrico dei circa 60 Comuni pescaresi. Per i giudici, infatti, Aca - nonostante sia partecipata da soli soggetti pubblici - è da ritenersi «un soggetto di diritto privato» e quindi assoggettabile alla legge fallimentare.

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L'articolo 9.2 della Delibera AEEG 643/2013 ha stabilito che nei casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti risultino inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore può presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, dandone comunicazione all’Autorità. L'Autorità, diffida l’Ente d'Ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l’istanza del gestore, intendendosi accolta dall’Ente d’Ambito o altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 30 giorni.

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Etra, multiutility vicentina, e Ato Brenta hanno vinto davanti al Tar regionale perché la gestione del servizio acquedottistico nel comune di Nove non poteva essere affidata alla Noveimpianti srl. Secondo i giudici, quindi, va annullata la delibera comunale di marzo 2013 dell'affidamento in house per trent'anni, in quanto, la gestione dell'acquedotto, non può essere diviso dalla gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue.

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La Commissione dedicata all’attuazione della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento derivato dall’uso dei nitrati in agricoltura, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo i dati degli ultimi quattro anni elaborati sulla base delle relazioni fornite dagli stati membri

263-13 - La relazione sullo stato di inquinamento da nitrati delle acque per il periodo 2008-2011

La Direttiva Nitrati (Nitrates Directive, 1991), parte integrante della Direttiva quadro ter Framework Directive sulle acque, è stata emanata per tutelare la qualità delle acque sotterranee e superficiali dell’Europa dalle pressioni derivate dall’agricoltura e promuovere l'uso di buone pratiche per limitare l’inquinamento.

Prevede che gli stati membri debbano effettuare il monitoraggio dei nitrati e dello stato trofico di tutti i corpi idrici per individuare le acque inquinate o a rischio di inquinamento, sulla base dei parametri stabiliti dalla Direttiva stessa, e individuare le zone vulnerabili. Oltre a rilevare lo stato di fatto, i paesi membri devono adottare buone pratiche e misure, volontarie o obbligatorie, mirate a proteggere la risorsa idrica dei territori in generale e delle zone vulnerabili in particolare.

La Direttiva prevede che ogni 4 anni gli stati membri forniscano una relazione alla Commissione (art.10) (4-yearly report by the European Commission) che provvede a elaborare e aggiornare i dati e questa è la seconda relazione dall’attuazione della Direttiva. Questo ha consentito un confronto tra i dati attuali e quelli del quadriennio precedente e dunque un’analisi più approfondita dei trend in atto.

La Relazione (COM(2013)683 report) fa il punto sulla situazione al 2011 fornendo anche mappe (map viewer on the website of the Joint Research Centre) e tabelle sugli indicatori di pressione da fonti agricole analizzandoli a livello di UE e per ciascun Stato membro SWD(2013)405 (staff working document).

(Fonte: http://www.arpat.toscana.it)