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La Commissione dedicata all’attuazione della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento derivato dall’uso dei nitrati in agricoltura, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo i dati degli ultimi quattro anni elaborati sulla base delle relazioni fornite dagli stati membri

263-13 - La relazione sullo stato di inquinamento da nitrati delle acque per il periodo 2008-2011

La Direttiva Nitrati (Nitrates Directive, 1991), parte integrante della Direttiva quadro ter Framework Directive sulle acque, è stata emanata per tutelare la qualità delle acque sotterranee e superficiali dell’Europa dalle pressioni derivate dall’agricoltura e promuovere l'uso di buone pratiche per limitare l’inquinamento.

Prevede che gli stati membri debbano effettuare il monitoraggio dei nitrati e dello stato trofico di tutti i corpi idrici per individuare le acque inquinate o a rischio di inquinamento, sulla base dei parametri stabiliti dalla Direttiva stessa, e individuare le zone vulnerabili. Oltre a rilevare lo stato di fatto, i paesi membri devono adottare buone pratiche e misure, volontarie o obbligatorie, mirate a proteggere la risorsa idrica dei territori in generale e delle zone vulnerabili in particolare.

La Direttiva prevede che ogni 4 anni gli stati membri forniscano una relazione alla Commissione (art.10) (4-yearly report by the European Commission) che provvede a elaborare e aggiornare i dati e questa è la seconda relazione dall’attuazione della Direttiva. Questo ha consentito un confronto tra i dati attuali e quelli del quadriennio precedente e dunque un’analisi più approfondita dei trend in atto.

La Relazione (COM(2013)683 report) fa il punto sulla situazione al 2011 fornendo anche mappe (map viewer on the website of the Joint Research Centre) e tabelle sugli indicatori di pressione da fonti agricole analizzandoli a livello di UE e per ciascun Stato membro SWD(2013)405 (staff working document).

(Fonte: http://www.arpat.toscana.it)

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Gli atti acquisiti dalla Direzione antimafia della Procura della Repubblica di Napoli presso Regione Campania, Arpac e Comando militare americano e nove laboratori clinici serviranno a chiarire se è potabile l'acqua della regione Campania e come vengono effettuate le analisi su di essa. (leggi l'articolo)

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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La situazione delle infrastrutture idriche e della gestione dell’acqua è fortemente critica da tempo; per tentare un superamento di questa cronica debolezza strutturale si calcola siano necessari almeno cinquanta miliardi di euro per interventi urgenti. Vediamo nel dettaglio: (leggi tutto l'articolo)

(Fonte: http://www.ferraraitalia.it)

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Delibera 27 dicembre 2013 644/2013/E/idr - Avvio di indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato con particolare riguardo agli utenti domestici

La Delibera 644 avvia una indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel settore idrico integrato applicati con particolare riferimento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate anche al fine di:

  1. verificare le diverse modalità di applicazione delle agevolazioni attualmente applicate dai gestori e quantificarne l'entità complessiva e per singolo utente;
  2. definire le necessarie modifiche dell'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni per gli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate e la copertura dei relativi oneri.

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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. Milleproroghe), nel quale vi sono disposizioni riguardanti i servizi pubblici locali:

Art. 13   Termini in materia di servizi pubblici locali

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la continuita' del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o bacino  territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'  avviato  le procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o  dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre 2014.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

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Con Delibera 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr, l'AEEG ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 - 2015.

 Entro il 31 marzo 2014, l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente:

 a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2;

 b) predispone la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;

 c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano economico finanziario (fino al termine dell’affidamento) che garantisca, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;

 d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all’articolo 4, inviando:

  •  i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;
  •  ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2;
  •  iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  •  iv. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario;
  •  v. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti.