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Il TIBSI prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il gestore del servizio idrico integrato comunichi all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente i dati e le informazioni di sintesi, disaggregate per ATO, relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, qualora attivo sul territorio di propria pertinenza.

Tuttavia, in considerazione della disciplina di semplificazione introdotta dall'Autorità con deliberazione 651/2022/R/com, si informa che i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo per gli anni di competenza 2021 e 2022 verranno richiesti, con specifica comunicazione individuale, ai soli gestori idrici che hanno ricevuto dal Gestore del SII i flussi di comunicazione dei dati relativi ai nuclei potenzialmente agevolabili e hanno, conseguentemente, provveduto all'erogazione dell'agevolazione idrica per gli anni 2021 e 2022.

I gestori idrici diversi da quelli di cui al precedente alinea sono attualmente esonerati dall'obbligo di trasmissione delle informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI.

https://www.arera.it/it/comunicati/23/230331.htm