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Con il provvedimento n. 183/2022, l'Autorità, provvede alla prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019 In particolare, nella delibera 183/2022/R/idr, alla luce delle risultanze complessive del meccanismo di incentivazione descritte in precedenza: • sono individuati nell’Allegato “A”, i gestori del servizio idrico integrato, o dei singoli servizi che lo compongono, che ricadono nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante (per ciascuna delle annualità 2018 e 2019), • sono esplicitati, nell’Allegato “B”, in applicazione del richiamato Titolo 7 della RQTI: i. i premi o le penalità per gli Stadi di valutazione I e II (livelli base di fattore premiale o penalizzazione), assegnati, per gli anni 2018 e 2019, a ciascuna gestione ammessa al meccanismo incentivante, in funzione del raggiungimento – o meno - degli obiettivi di qualità tecnica (definiti sui macro-indicatori: M1 - “Perdite idriche”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”, M6 - “Qualità dell’acqua depurata”); ii. le graduatorie delle gestioni ammesse, per ciascun macro-indicatore e per ciascuna annualità, agli Stadi III e IV (livelli avanzati), ed i conseguenti premi (per le tre migliori performances) e penalità (per le tre peggiori performances); iii. le graduatorie delle gestioni ammesse, per ciascuna annualità, allo Stadio V (livello di eccellenza), ed i conseguenti premi (per le tre migliori performances); iv. il valore delle penalità complessivamente attribuite a ciascuna gestione interessata, nel rispetto dei criteri della RQTI e comunque preservando l’equilibrio economico finanziario degli operatori. Riguardo alle penalità relative alle annualità 2018 e 2019, il provvedimento esplicita che devono essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (anche per gli Stadi I e III, nell’ottica di gradualità dell’introduzione della regolazione della qualità tecnica, come già previsto al comma 29.1 della RQTI), mentre il totale delle risorse destinato, per ciascuna annualità, alla copertura delle premialità per il 2018 ammonta complessivamente a circa 63,2 milioni di euro e per il 2019 a circa 72,16 milioni di euro. Le corrispondenti penalità sono 3,9 milioni per il 2018 e 5,9 milioni per il 2019. L’ammontare delle premialità è stato determinato nell’ambito delle consistenze del “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (Csea), alimentato dal gettito della componente UI2, e sarà erogato dalla stessa Csea. https://www.arera.it/it/docs/22/183-22.htm