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La normativa emergenziale ha introdotto alcune novità anche in materia di normativa ambientale, che risultano tutt’ora confermate dal decreto n.34/2020 c.d. rilancio, pubblicato in gazzetta lo scorso 19 maggio. In particolare, risultano degne di nota, le novità in tema: di autorizzazioni ambientali all’esercizio degli impianti delle realtà imprenditoriali del settore produttivo; di adempimenti in materia di gestione di rifiuti; di deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb del d.lgn.152/2006. Scorrendo la legge n.27/2020 che ha convertito con modifiche il decreto legge cosiddetto  “Cura Italia”, individuiamo la proroga fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza delle autorizzazioni A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) o A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e di tutte le “autorizzazioni ambientali comunque denominate” in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 (cfr. art. 103 comma 2 l.n.27/2020). Di conseguenza, essendo attualmente fissato per legge al 31 luglio 2020 il termine dello stato di emergenza, l’attività degli impianti ricadenti nella previsione normativa in commento potrà essere legittimamente esercitata (salvo ulteriori proroghe) ameno fino a fine ottobre 2020, anche senza il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione ambientale all’esercizio. Risultano inoltre ampliati i limiti quantitativi e/o temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del d.lgs.n.152/2006. I produttori di rifiuti speciali potranno dunque tenere in deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di rifiuti (di cui massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) oppure, indipendentemente dalla quantità, potranno mantenerli depositati fino ad un massimo di 18 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti dalla normativa ordinaria), il tutto fermo il rispetto delle norme antincendio e dell’insieme delle altre indicazioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lett. bb del d.lgs.n.152/2006 per la regolarità del deposito temporaneo presso il luogo di produzione e prima della raccolta per il trasporto presso un impianto di trattamento (cfr. art. 113- bis). La nuova normativa non specifica la durata di questo ampliamento contingente del deposito temporaneo. L’interpretazione coerente della disciplina emergenziale impone, ad avviso di chi scrive, di coordinare l’art. 113 bis sul deposito temporaneo con l’art. 103 comma 2 sulla proroga delle autorizzazioni ambientali. Dovremmo dunque ritenere che l’ampliamento del deposito temporaneo (qualitativo o quantitativo) sia consentito fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, dunque fino a fine ottobre 2020 salvo proroghe. Con l’art. 113 della legge in commento risulta inoltre confermato il rinvio al 30 giugno 2020 degli adempimenti ambientali in materia di: trasmissione del MUD annuale, versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori, presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione dei RAEE trattati. Parallelamente agli interventi nazionali incidenti sull’intera disciplina delle autorizzazioni ambientali, vanno segnalati gli interventi regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e/o speciali. Tali interventi regionali consistono in ordinanze contingibili ed urgenti adottate ex art. 191 d.lgs.n.152/2006, che stabiliscono l’ampliamento della potenzialità di gestione degli impianti regionali di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzati ed in esercizio che si dimostrino capaci di rispettare tutti i limiti di emissione ed i vincoli delle normative 9 antincendio vigenti. Altra novità da segnalare, questa introdotta dal decreto rilancio con l’intenzione (trattandosi di vera e propria modifica del d.lgs.n.152/2006) di mantenersi permanente anche post emergenza, è la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall’art. 8 comma 3 del d.lgs.n.152/2006. Tale Comitato operava in supporto della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas, Commissione che, dal 19 maggio us (data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020), non potrà più avvalersene. Testo aggiornato al 26 maggio 2020