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Conciliazione e negoziazione paritetica vanno inserite a pieno titolo in quella ampia categoria dei metodi alternativi di soluzione delle controversie che si denominano Alternative Dispute Resolution (ADR). 
Sotto questa etichetta vengono raggruppati una serie di fenomeni piuttosto eterogenei fra loro, uniti dal criterio negativo dell’estraneità alla potestà giurisdizionale statale.
In Italia il sistema giuridico è incentrato sul diritto codificato anziché giurisprudenziale e questo ha reso difficile un rapido sviluppo delle ADR in quanto la centralità del sistema giurisdizionale è considerata il perno su cui fondare la tutela dei diritti.  
Inoltre la cultura di ricorrere, con l’ausilio dell’assistenza legale, all’autorità giudiziaria  per dirimere le controversie civili insorte e  l’incontestabile unitarietà giurisdizionale che rende difficoltoso ogni sforzo di allontanamento dal monopolio della potestà giurisdizionale attribuito ai giudici statali, in uno al timore che gli strumenti apprestati dalle ADR siano estranei ed insufficienti a garantire giustizia, sono retaggi difficili da allontanare dal modo di “fruire” la giustizia.
La conseguenza è che il dibattito sulle ADR (Alternative Dispute Resolution), nate inizialmente come tecnica volontaria di soluzione delle controversie dei consumatori e quindi come modo di favorire l’accesso alla giustizia, ad una giustizia semplice, poco onerosa, ma pur sempre corretta, imparziale, tecnicamente precisa e per l’appunto “giusta”, sta investendo sempre di più anche l’amministrazione della giustizia ordinaria.
La tutela dei consumatori, nell’ottica di un efficiente funzionamento del mercato concorrenziale, richiede, accanto a norme protettive di diritto sostanziale, procedure di soluzione delle controversie con i professionisti che rendano agevole ed effettiva la realizzazione di tale finalità protettiva.
Grazie anche all’impulso della normativa europea, si sono sviluppati alcuni strumenti alternativi di soluzioni delle liti (ADR) caratterizzati o dall’essere improntati a meccanismi di mediazione/conciliazione, volti ad assistere le parti al fine di una composizione amichevole, oppure da procedimenti regolamentati che portano ad una decisione non vincolante e quindi non preclusiva del ricorso al giudice ordinario (ad es. l’Arbitro Bancario Finanziario).

 

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