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Dal 27 giugno 2017 è in vigore il “nuovo Madia”, ossia il d.lg. 17 giugno 2017, n. 100 (c.d. Correttivo), che ha sostanzialmente modificato il Decreto Madia (d.lg. n. 175/2016) in materia di società a partecipazione pubblica.

Viene così sanata la parziale illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 della legge delega (l. n. 124/2015) nella parte in cui si limitava a prevedere il parere, anziché l’intesa, della Conferenza Unificata.

In sintesi con il Nuovo Madia:

- sono ammesse anche le partecipazioni pubbliche detenute nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- viene confermata la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

- vengono definite le caratteristiche del fatturato residuale rispetto alla quota dell’ottanta per cento che deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente pubblico.

-  vi è la possibilità di prevedere di essere amministrate da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

- precisazioni in tema di ripiano delle perdite nelle società partecipate