Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

Con un comunicato dell’11.12.2014 l’AEEGSI ha chiarito che:

I commi 6.6, 9.4 e 20.4 della deliberazione 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, come successivamente modificata e integrata, prevedono che, per le utenze domestiche interessate dal sisma, la disattivazione delle forniture di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato nel punto di fornitura originario e la successiva riattivazione siano effettuate senza oneri a carico del cliente finale.
A tal proposito l'Autorità, nel corso della 845a Riunione, ha ritenuto opportuno precisare che le suddette riattivazioni non devono intendersi soggette alle limitazioni temporali previste dal comma 1.8 della medesima deliberazione 6/2013/R/com (che si applicano invece alle restanti agevolazioni) e, che pertanto, devono essere effettuate senza oneri a cario del cliente finale anche successivamente alla data del 19 maggio 2014, qualora ne sussistano i presupposti normativi.

Ciò al fine di evitare trattamenti discriminatori tra clienti finali la cui abitazione è stata colpita dal sisma ed il cui ripristino potrebbe essere avvenuto in tempi diversi per motivazioni non dipendenti dai clienti finali medesimi.  E' da considerare inoltre che lo specifico momento in cui, terminate le operazioni di ripristino dell'abitazione, il cliente finale richiede la riattivazione delle forniture può dipendere da motivazioni ed eventi non completamente riconducibili all'evento sismico. Risulta pertanto plausibile che tali operazioni possano anche non ricadere nel generale periodo di vigenza delle agevolazioni previsto dal comma 1.8 della  deliberazione 6/2013/R/com, senza peraltro che ciò comporti aggravi degli oneri a carico del sistema rispetto a quanto stimato in occasione dell'emanazione del provvedimento.
Resta intesa la possibilità di compensazione prevista dai commi 13.1, 14.1 e 22.1 della deliberazione 6/2013/R/com anche nel caso di minori ricavi derivanti da operazioni di riattivazione senza oneri a carico dei clienti finali effettuate successivamente ai termini previsti dal comma 1.8 della medesima deliberazione.