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E' disponibile, l'edizione 2022 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio 2022).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2022 decorrono dalla data di pubblicazione sul sito Arera (13.04.2023) solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Pertanto, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva alla data odierna, i termini previsti dal TIUC decorrono dalla data di approvazione. Le edizioni precedenti al 2022 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS.

Si informa, altresì, che la raccolta sarà sospesa per ragioni tecniche dal 5 al 20 agosto 2023. In tale periodo i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano altrettanto sospesi.

L'apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:

  • Regime ordinario;
  • Regime semplificato;
  • Regime semplificato del SII;
  • Regime consolidato;
  • Regime servizi.

Si precisa che i gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).

La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all'invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l'esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall'invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC, la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all'Autorità.

Si precisa, inoltre, che le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A, non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.

Nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito Internet dell'Autorità, nella quale è pubblicato il presente comunicato, saranno a breve disponibili le versioni aggiornate de:

  • il Manuale d'uso del sistema, che fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di invio, alla corretta compilazione della dichiarazione preliminare e al corretto utilizzo del sistema telematico di raccolta di separazione contabile;
  • il Manuale di contabilità regolatoria, recante le specifiche contabili di maggior dettaglio per la redazione dei CAS. Sempre nella stessa paginasono disponibili chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa di separazione contabile per la redazione dei conti annuali separati riferiti agli esercizi antecedenti il 2014 e redatti ai sensi del TIU (deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07); tali chiarimenti sono riportati nei documenti Risposte alle domande frequenti e Istruzioni applicative di separazione contabile.
https://www.arera.it/it/comunicati/23/230413.htm